Con la Nota di lettura resa disponibile lo scorso 26 giugno, IFEL ha analizzato il D.L. n. 34/2020 (in corso di conversione che dovrà avvenire entro il 18 luglio) il quale contiene diverse disposizioni di interesse per gli Enti locali.
Tra le altre cose, IFEL ha confermato le conclusioni cui siamo giunti nell’Approfondimento n. 14/2020 pubblicato qualche settimana fa, secondo le quali l’art. 157, riguardante la sospensione della notifica degli atti di accertamento emessi nell’anno in corso, si applicherebbe esclusivamente ai tributi erariali.
Scrive infatti IFEL: “L’impianto complessivo dell’articolo 157 sembra definito con riferimento agli atti di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il tenore letterale del comma 1 potrebbe far intendere l’applicabilità delle proroghe in questione anche alle entrate degli enti locali. Si produrrebbero così dei costi rilevanti sui bilanci locali, sia in termini di mancati incassi che sotto il profilo della competenza, per l’impossibilità di considerare parte degli importi oggetto di recupero tra gli accertamenti contabili nel rispetto dei principi vigenti. Tali costi, peraltro, sono riconosciuti per la parte erariale al successivo comma 7, che non fa menzione di ristori per altri livelli di governo”.
Sull’argomento giova inoltre ricordare la Risoluzione MEF n. 6/2020 nella quale era stato precisato che gli enti locali e i soggetti affidatari sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione dei versamenti che si concluderà il 31 agosto 2020.