Con deliberazione n. 61/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha ritenuto che le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non siano assoggettate al limite del trattamento accessorio del personale, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 CCNL del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022.
Invero, come la Magistratura contabile ha già avuto modo di precisare in passato, esulano dal perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale.
In applicazione di tale principio, la Sezione delle Autonomie ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale (deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG).
Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto – con riferimento alle somme di cui all’art. 208 D.lgs. 285/1992 – ha precisato che “la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale” (deliberazione n. 503/PAR/2017).
Più di recente, poi, anche la stessa Sezione ligure – in relazione all’art. 72 CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali – ha osservato che “le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017”, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (deliberazione n. 27/PAR/2019).
Ebbene, a giudizio del Collegio, le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all’art. 82 del CCNL 16/11/22 (che disapplica e sostituisce il previgente art. 72 del CCNL 21/05/18 Comparto Funzioni Locali), sebbene le differenze tra le due citate clausole contrattuali non siano poi così marginali, visto che ora gli enti possono utilizzare anche quota parte del Fondo risorse decentrate per l’attivazione di piani di welfare integrativo.