Lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale non preclude l’assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Lo ha stabilito l’Anac nel parere richiesto da un Comune.
Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l’incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.
Nel caso concreto, la Asm di Taormina è una azienda a controllo pubblico (100% del capitale sociale è posseduto dal Comune) costituita per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, quindi, Anac esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che conflitto tra interessi pubblici e privati. In conclusione, la qualificazione dell’Asm di Taormina -come ente pubblico e non ente di diritto privato regolato e finanziato- è sufficiente ad escludere l’ipotesi d’incompatibilità prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 39/2013.