Come noto, l’articolo 15, comma 4, del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. La norma chiarisce che, se si aderisce a tale schema organizzativo, le responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico del progetto.
La norma prevede inoltre che i responsabili di fase siano nominati direttamente dalla stazione appaltante. Tuttavia, per poter accedere ai sistemi informativi dell’Autorità, è necessario che detti soggetti siano preventivamente registrati e associati alla stazione appaltante/ente concedente di appartenenza.
Con un comunicato pubblicato l’8 marzo scorso sul proprio sito istituzionale, l’Anac ha reso noto di aver approntato una soluzione transitoria che consente l’accesso ai sistemi informativi dell’Autorità da parte dei responsabili di fase, anche a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del Responsabile unico del progetto (RUP), così da agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà loro di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato viene tuttavia opportunamente richiamata anche la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.