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Ampia discrezionalità nella scelta delle competenze professionali valutabili nelle progressioni verticali

Non è illegittima la mancata previsione da parte del Regolamento per le progressioni verticali di qualsivoglia punteggio per le abilitazioni professionali possedute dal candidato, dal momento che la lettera c) del comma 7 dell’art. 13 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 (laddove prevede che le amministrazioni provvedano a definire i criteri per l’effettuazione di procedure di progressione tra le aree) ha natura meramente esemplificativa, come chiaramente risultante dall’espressione “a titolo esemplificativo” che precede l’elenco di quanto valutabile tra le competenze professionali.

E non è illegittima neppure l’equiparazione ai fini della predisposizione delle griglie di punteggio tra lauree c.d. “vecchio ordinamento” (ante D.M. 509/1999) e lauree triennali.
Invero, per quanto resti indubbia la circostanza che per taluni concorsi siano titoli di studio idonei all’accesso le sole lauree “vecchio ordinamento”, specialistiche e magistrali, essendo entrambi i titoli in esame idonei a consentire la partecipazione del candidato al concorso, non risulta irragionevole la previsione relativa all’attribuzione di un medesimo punteggio agli stessi, scaglionato a seconda delle fasce di voto nelle quali rientra il voto conseguito dal singolo candidato.

Non trova poi fondamento né nella lex specialis, né in previsioni legali la censura del ricorrente relativa al carattere asseritamente indebito dell’equiparazione tra titolo di studio conseguito presso università tradizionale (quelle frequentata dal ricorrente) e titolo di studio conseguito presso università telematica.

Appare altresì ragionevole la previsione contenuta nel Regolamento per le progressioni verticali che ha circoscritto la rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio dei soli corsi di formazione “con esame finale, il cui superamento risulti comprovato da certificazione … svolti nell’ultimo triennio”.

Per quanto attiene, invece, alla composizione della commissione esaminatrice, occorre rammentare che nell’ambito dei concorsi pubblici, ed a maggior ragione in una selezione per progressione verticale nella quale i componenti della commissione erano chiamati a valutare unicamente i titoli dei candidati sulla base di punteggi vincolati e non anche prove scritte e/o orali, non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della selezione, “potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (T.A.R. Sicilia, Catania, II Sez., 1 agosto 2023, n. -OMISSIS-27).

È quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. Campania (sezione staccata di Salerno) n. 488/2024.

Tags: Progressioni verticali