La commissione Bilancio della Camera ha concluso ieri l’esame degli emendamenti al cosiddetto DL Pnrr (n. 19 del 2 marzo 2024), assegnando il mandato ai relatori a riferire in Assemblea lunedì prossimo.
Tra gli ultimi emendamenti approvati c’è anche quello che prevede un allentamento per il solo anno 2024 dei requisiti esperienziali richiesti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000) negli enti locali.
Secondo l’emendamento, infatti, «Limitatamente all’anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l’attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all’anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell’avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all’oggetto dell’incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità».
Ora, tralasciando il fatto che i requisiti ordinariamente richiesti per il conferimento di incarichi dirigenziali a termine a personale estraneo all’amministrazione sono in realtà quelli individuati dall’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165, la finalità della norma è chiaramente quella di consentire agli enti locali di definire in autonomia (nell’apposito avviso di selezione pubblica) i requisiti inerenti all’anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire, «fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all’oggetto dell’incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità».
Pare doveroso segnalare, poi, che questa deroga, temporalmente circoscritta alla sola annualità 2024, non riguarda soltanto gli incarichi dirigenziali a contratto conferiti per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi del PNRR, bensì potenzialmente la totalità degli incarichi dirigenziali a termine (il Legislatore, infatti, usa la congiunzione “anche” e non la diversa formula “esclusivamente per l’attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR”).