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Alle Unioni di comuni non si applicano le regole sulle facoltà assunzionali previste dal D.L. 34/2019

Con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.
2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG
”.

Le conclusioni cui è giunta la Sezione delle Autonomie, dunque, smentiscono su tutta la linea la ricostruzione effettuata dalla Sezione remittente, affermando con chiarezza che le Unioni dei comuni vanno escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019. E ciò innanzitutto perché una simile interpretazione si discosta in modo evidente dal tenore letterale delle pertinenti norme di riferimento.

Ma, affermano i Giudici, l’interpretazione della remittente non può ritenersi conforme neanche alla voluntas legis, quale desumibile dalle relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge (A.C. n. 1807) presentato il 30 aprile 2019 alla Camera dei Deputati, con il seguente contenuto: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».

In particolare, nella relazione illustrativa ora citata, viene così esplicitato il campo di applicazione soggettivo della norma: “La disposizione fissa, per le regioni a statuto ordinario, comma 1, e per i comuni, comma 2, la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato […]”.

L’art. 17 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, con l’introduzione del comma 1-bis del sopracitato art. 33, ha poi allargato alle Province e alle Città metropolitane, senza menzionare le Unioni di comuni, la platea dei destinatari della normativa in esame. Per tali enti di area vasta, contestualmente all’applicazione della nuova normativa (che sarà operativa solo dopo l’adozione del Decreto ministeriale attuativo) è stata esplicitamente prevista (dal successivo comma 1-ter, dell’art. 33, sempre introdotto dall’art. 17, comma 1, del richiamato d.l. n. 162/2019) l’abrogazione del pregresso regime vincolistico relativo al tempo indeterminato e l’introduzione di uno peculiare per il lavoro flessibile. Ne segue che l’intenzione del legislatore di estendere la nuova disciplina in oggetto ad altri soggetti rispetto ai comuni e alle regioni ordinarie si è evidenziata mediante apposita e puntuale previsione dalla quale sono rimaste escluse le Unioni di comuni.

Anche sul piano dell’interpretazione sistematica, si legge poi nella delibera, non sembra condivisibile il richiamo della Sezione remittente allo “schermo” della personalità giuridica delle Unioni operato dalla delibera di questa Sezione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG. Infatti, un conto è riconoscere che l’art. 2 del TUEL specifica che si intendono per enti locali anche le Unioni di comuni, che dunque possono considerarsi “proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento di tali enti”, vale a dire, come nel caso oggetto di quella pronuncia, la legittimità soggettiva a richiedere pareri a questa Corte e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica estesi alle Unioni dall’art. 32 TUEL. Ben diverso è ritenere che la nuova disciplina del regime vincolistico diretto al contenimento della spesa di personale prevista per i Comuni si applichi nel caso di trasferimento di funzioni alle Unioni di comuni soltanto perché costituisce espressione (ovviamente) di principi volti a salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica. Anzi, la soluzione di riferire la capacità di spesa per assunzioni di personale alla fascia demografica corrispondente a quella di ciascun comune aderente all’Unione conduce in una direzione opposta a quella di considerare (come nella richiamata deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG) l’Unione come soggetto a sé stante.

Alla descritta lettura “espansiva” della norma, effettuata dalla Sezione lombarda (si veda anche la deliberazione n. 109/2020/PAR), ostano, infine, altri argomenti di ordine logico e sistematico puntualmente dettagliati nella delibera in esame.

Tags: Assunzioni di personale, Limiti di spesa, Unioni di comuni