Un contribuente riceveva avviso di accertamento ICI emesso con riferimento ad un’area fabbricabile. In esso erano richiamati gli estremi delle deliberazioni di Giunta comunale con le quali erano stati stabiliti i valori in comune commercio delle aree edificabili.
L’accertamento veniva impugnato, sostenendo che esso doveva essere motivato in modo da consentire al contribuente l’immediata conoscenza della pretesa, perché doveva essere messo in grado di poter verificare personalmente e secondo medie conoscenze la sussistenza dei presupposti della sua legittimazione passiva all’adempimento tributario. Il ricorso veniva accolto in primo grado e dunque era annullato l’atto impugnato perchè considerato carente di motivazione, non presentando documentazione idonea alla comprensione dell’imposizione tributaria (tra cui le deliberazioni della Giunta Comunale).
In secondo grado, veniva accolto l’appello del Comune e la CTR affermava che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione ha l’obbligo di allegare gli atti ivi richiamati tutte le volte in cui il contenuto di essi ha finalità integrative e non meramente narrative della pretesa tributaria. Sono quindi esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti a contenuto normativo noti al contribuente per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Con l’ordinanza 26350/2021, la Corte di Cassazione, richiamando un suo consolidato orientamento (Cassa. 13015/2012, Cass. 26431/2017; Cass. 30052/2018), confermava i principi posti dai giudici di secondo grado rilevando come, in tema di ICI, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7 L. 212/2000, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti, per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
L’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi quindi rispettato tutte le volte in cui il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Il requisito motivazionale, infatti, richiede che siano specificati gli elementi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, benché sia sufficiente l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa.
In conclusione, sarà necessario allegare all’avviso di accertamento solo quegli atti, richiamati nella motivazione, che non siano conosciuti o conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del Consiglio o di Giunta perché, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono noti.