Con le ordinanze gemelle 26 gennaio 2023, n. 1415 e 27 gennaio 2023, nn. 1468, 1469 e 1470, il T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, ha rimesso alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità degli incarichi.
Le quattro ordinanze sono state rese nell’ambito di altrettanti giudizi promossi da alcune società pubbliche e da un manager che ricopriva incarichi di amministratore presso le stesse avverso la delibera ANAC 3 marzo 2021, n. 207, con cui la predetta Autorità, pur evidenziando essa stessa la sussistenza di alcuni profili di irragionevolezza dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 39/2013 (nella parte applicabile al caso), ha dichiarato l’inconferibilità di alcuni incarichi di amministratore delegato in società in controllo pubblico in capo al predetto manager, in ragione del fatto che lo stesso aveva ricoperto nell’anno precedente analoghi incarichi di amministratore in altre società controllate da enti locali con meno di 15.000 abitanti.
Nel caso di specie il T.a.r. del Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate due distinte questioni di legittimità relative a parti diverse della citata disposizione: la prima riguardante quella parte della norma in cui si prevede che «a coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti … incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»; la seconda, invece, attinente alla parte in cui la disposizione in esame non limita l’ipotesi di inconferibilità per «coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione» ai soli casi in cui l’ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000.