La Corte dei Conti – Sez. Lombardia si pronuncia con Parere n. 24/2020 sulla destinazione delle entrate da alienazione del patrimonio indisponibile.
Le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), le quali prevedono che nella misura del 10% gli stessi vadano a finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l’estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento, non trovano applicazione nel caso di alienazione di patrimonio indisponibile.
I Magistrati contabili evidenziano: “Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente”.