Nella recente deliberazione n. 67/2022 PRSE, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato ed espresso il proprio orientamento in merito alla procedura di alienazione di una partecipazione societaria adottata da un ente locale. Quest’ultimo aveva riferito di avere proceduto alla cessione della partecipazione con Decreto del Sindaco metropolitano piuttosto che mediante deliberazione del Consiglio metropolitano perché il Consiglio, nelle deliberazioni di approvazione del Piano di Razionalizzazione degli organismi partecipati e controllati, aveva espressamente formulato l’indirizzo di procedere alla cessione della partecipazione.
Nella deliberazione in oggetto, i magistrati contabili hanno dapprima richiamato il disposto dell’art. 10 del D. Lgs. 175/2016, il quale prescrive la competenza del Consiglio a valutare la convenienza dell’operazione ed a deliberare la conseguente alienazione nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
Successivamente, in merito alla specifica procedura adottata dall’ente, hanno evidenziato che “in conformità alla norma richiamata, la deliberazione di alienazione della partecipazione avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio metropolitano e l’eventuale negoziazione diretta con un singolo acquirente, in quanto non rispondente ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, avrebbe dovuto essere specificamente analizzata dallo stesso organo consiliare, il quale avrebbe dovuto analiticamente motivare in merito, non solo al carattere eccezionale del caso, ma in ordine alla convenienza economica dell’operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita.
Né tale funzione può ritenersi assolta dalla deliberazione del Consiglio metropolitano del 17 dicembre 2020 con la quale, prima della data di alienazione, è stata approvata la “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione (anno 2019) e razionalizzazione periodica delle partecipazioni (anno 2020), ai sensi dell’art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175”, nella quale il consiglio si limita sul punto a disporre genericamente “di demandare alla Direzione competente per materia ogni azione necessaria all’alienazione della partecipazione in ………………… S.p.a.””.