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Aiuti economici pubblici a persone fisiche ed enti: i principi posti dalla Corte dei Conti

Con la deliberazione n. 119/2020, la Corte di Conti Sez. Veneto ha dato riscontro al quesito di un Comune nel quale venivano chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata, al fine di sostenere un investimento ritenuto di pubblico interesse, nel rispetto della normativa europea sulle regole in materia di aiuti di Stato e del mantenimento degli equilibri di bilancio dell’ente.

La Corte focalizza l’attenzione su alcuni principi giudici di fondo.

In primo luogo, richiama l’art. 12 L. 241/1990 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, precisando che la concessione di sovvenzioni e aiuti economici a persone, enti pubblici o privati deve essere subordinata all’individuazione da parte dell’ente concedente, di criteri, ossia parametri soggettivi ed oggettivi per la concessione del beneficio, e modalità specifiche per l’accertamento dell’utilizzo di tali parametri nel caso concreto. Tali elementi svolgono funzione cautelativa, mirano ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e garantiscono la trasparenza dell’azione amministrativa, nonché la parità di trattamento.

In secondo luogo, viene precisato che, sul piano gestionale, la violazione dell’art. 12 L. 241/1990 è indice della scorretta gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale, da cui deriva la necessità, a fronte di un contributo pubblico, di redigere un piano finanziario nel quale siano indicate in modo analitico le spese dell’operazione di aiuto.

In terzo luogo, rispetto al concetto di “trasferimento straordinario” (di cui all’art. 14 co. 5 D.Lgs. 175/2016, disciplina sulle società partecipate richiamata dal Comune richiedente), precisa che “Il legislatore correla alla nozione di “trasferimenti” l’aggettivazione della straordinarietà che va intesa come eccezionalità, perché extra ordinem, dell’intervento contributivo, in ragione del riferito sfavore serbato dal medesimo legislatore per il “soccorso finanziario”. 

In conclusione, l’ente pubblico che intenda concedere aiuti economici a soggetti terzi è tenuto ad evidenziare ed esplicare in appositi atti la straordinarietà dell’intervento, fornendo adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche in merito alla inerenza con le finalità istituzionali dell’ente. In altre parole, ogni uscita di denaro pubblico deve essere sostenuta da una motivazione solida e da una adeguata rendicontazione, ponendo particolare attenzione alle regole procedurali volte a garantire i principi di trasparenza ed imparzialità.

Se così svolta, una simile operazione si pone in linea anche con il diritto comunitario “al fine di scongiurare la realizzazione di “aiuti di stato”, atteso il rinvio formale non recettizio al diritto comunitario di cui all’art. 117, comma 1, Cost.”.

Dato il particolare periodo storico, il tema degli aiuti economici pubblici a persone fisiche o giuridiche è sempre più di attualità e di interesse data la necessità di dare un riscontro adeguato alle esigenze  Oltre alla possibilità di erogare finanziamenti ad hoc per specifici operatori economici, i Comuni si sono interrogati anche sulla natura di aiuto di Stato delle diverse agevolazioni tributarie concesse: la questione è stata trattata nel nostro Approfondimento n. 20 al quale si rimanda.

Tags: Covid-19, Tributi locali