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Agevolazioni per i soggetti pensioni all’estero: il MEF chiarisce la corretta interpretazione della norma

Come noto, l’art. 1 co. 48 L. 178/2020 (Legge Bilancio 2021) introduce a partire dal 2021 la riduzione del 50% dell’IMU e la riduzione in misura di due terzi della TARI per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Le riduzioni si applicano per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che questa non sia locata o data in comodato d’uso ad altri soggetti. 

La disposizione sostituisce quanto in precedenza disposto dall’articolo 9-bis del D.L. 47/2014, sebbene non formalmente abrogato, il quale prevedeva l’agevolazione TARI per “una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso” e quanto stabilito all’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 già però abrogato dalla L. 160/2019. 

La nuova formulazione normativa lascia tuttavia alcuni dubbi circa la corretta definizione dei requisiti in essa specificati. In particolare, con riferimento allo “Stato di assicurazione” (locuzione che sembra doversi riferire allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali), alla mancata iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e, in ultimo, alla corretta definizione di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”. 

Con la Risoluzione n. 5/DF dell’11 giugno scorso, il MEF ha posto alcuni fondamentali chiarimenti.

In primo luogo, ha chiarito che il regime agevolativo non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”. Pertanto, con questa locuzione, deve sussistere la coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

In secondo luogo, il MEF afferma che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con Paesi extraeuropei. A riguardo, sono richiamate le specifiche sezioni del sito dell’INPS dove sono presenti gli elenchi dei paesi dell’UE ed extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).

Infine, viene chiarito che le agevolazioni non sono previste nel caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero. La norma infatti, nel riferirsi alla pensione in regime internazionale, vuole intendere solo quella maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in un paese dell’UE o extraeuropeo. In caso contrario si applicherebbe l’agevolazione in assenza di un requisito previsto dalla norma.
 

Tags: Agevolazioni, IMU, TARI