La Sezione afferma che, ferma restando la necessità dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell’Ente (come già chiarito con la deliberazione di questa Sezione n. 67/2020/PAR), l’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti può essere attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura finanziaria della spesa.
È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia nella recente deliberazione n.
129/2020/PAR.
Il decreto interministeriale previamente citato, ricorda infatti il Collegio, è stato adottato il 23 luglio 2020 e all’articolo 1 ha disposto la decorrenza dell’incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020 (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 – “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell’art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265”).
Nell’allegato A di tale decreto viene poi quantificato, per fascia demografica di appartenenza del comune , l’importo annuo spettante al singolo Ente, quale contributo di partecipazione del Ministero dell’interno alla maggiore spesa necessaria per l’incremento dell’indennità in parola a decorrere dal 2020.
Solo quindi con l’emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all’incremento dell’indennità del Sindaco (contributo superiore al 50%sulla spesa necessaria per l’aumento dell’85%) , e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell’indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale per la spesa oggetto del quesito.
La disposizione del decreto, tuttavia, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, consente al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell’incremento dell’ indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune.