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Adeguamento delle aliquote di rendimento e termini di decorrenza dei trattamenti anticipati di pensione

L’Inps ha pubblicato in data odierna la circolare n. 78/2024, con la quale si forniscono chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni recate dai commi da 157 a 163 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Le disposizioni in esame, come noto, hanno previsto rilevanti modifiche nei criteri di calcolo delle quote retributive del trattamento pensionistico e nei termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG.

L’Istituto ricorda preliminarmente che la modifica relativa ai criteri di calcolo si applica esclusivamente nei casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.

Diversamente, per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l’aliquota di rendimento resta quella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965 (e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG).

L’Istituto ricorda inoltre che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

Pertanto, nei seguenti casi continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965 del 1965:
– pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata) e all’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione per i lavoratori precoci), anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
– pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione;
– pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, e all’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
– pensione di cui all’articolo 14 e all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (pensione “quota cento”, pensione con i requisiti di 38 anni di contribuzione e 64 anni di età e pensione anticipata flessibile);
– pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
– pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

La circolare ricorda, poi, che i commi 158 e 160 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevedono che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dello stesso articolo trovino applicazione anche per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, con riferimento alle domande presentate dal 1° gennaio 2024.

Di conseguenza, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPI, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato utilizzando le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della legge di Bilancio 2024 in caso di anzianità contributiva, utile ai fini della misura, inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995; per le anzianità pari o superiori a 15 anni alla medesima data continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di rendimento di cui alla tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965.

Per la determinazione del beneficio pensionistico teorico, le aliquote di rendimento sono, quindi, rispettivamente individuate in base all’anzianità al 31 dicembre 1995 al conto (senza il periodo di riscatto) e al coacervo (con il periodo di riscatto).

Da ultimo, la circolare rammenta che l’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 ha introdotto una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019.
In particolare per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Tags: Inps, Pensioni