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Addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani: la fornitura e la manutenzione delle divise è a carico del Comune

Con ordinanza n. 8042 dell’11 marzo 2022, la Sez. Lavoro della Cassazione ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria avanzata da un netturbino nei confronti del suo datore di lavoro, reo di non aver provveduto alla manutenzione ed al lavaggio del vestiario fornitogli (tute con barre catarifrangenti)

La Suprema Corte ha infatti ricordato che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., come nel caso delle tute con barre catarifrangenti.

Nel caso di specie, pertanto, si configura a carico del datore di lavoro un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro, anche essi inquadrabili nella categoria dei D.P.I., perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli.
 

Tags: D.P.I., Vestiario