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Acquisto quote e/o costituzione società: intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Il rafforzamento delle competenze della Corte dei conti sul controllo degli atti di costituzione di nuove società o di acquisto quote da parte degli enti pubblici (c. 3 e 4 art. 5 D. Lgs. 175/2016) continua a registrare importanti indicazioni da parte della magistratura contabile. Abbiamo già anticipato con nostre news del 25 ottobre e del 3 novembre scorsi, due interessanti pronunciamenti da parte delle Sezioni di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 161/2022 PAR) e per le Marche (deliberazione n. 115/2022 PAR).

Ora a pronunciarsi, con la Deliberazione n. 16/2022 QMIG, sono le Sezioni Riunite della Corte dei conti a seguito di questioni interpretative di massima sottoposte da due Sezioni regionali di controllo (Veneto ed Emilia Romagna).

Il Caso
La richiesta di pronuncia delle Sezioni Riunite scaturisce dalla scelta di alcune Università di costituire una società consortile a responsabilità limitata che prevede la partecipazione di 24 soggetti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati distribuiti in più regioni. Il ricorso alla società consortile risulta funzionale alla costituzione di un “hub” per la realizzazione di un partenariato esteso destinatario di importanti risorse derivanti dal PNRR.
In relazione alla suddetta scelta, l’Università di Verona e l’Università di Bologna hanno pertanto sottoposto i propri atti di partecipazione alla costituzione della società consortile alle rispettive sezioni regionali di controllo della Corte dei conti al fine di conseguire il parere di cui al rinnovato c. 3 dell’art. 5 del TUSP.

Le questioni interpretative sottoposte alla Sezione Autonomie
Le Sezioni regionali di controllo interessate dal caso sopra rappresentato (Veneto ed Emilia Romagna) prima di esprimere il parere sulla costituzione della nuova società, hanno ritenuto opportuno adire alle Sezioni Riunite, sottoponendo alcune questioni interpretative di massima; di seguito ne riassumiamo i contenuti:

  1. A quale sezione competa il pronunciamento di cui al c. 3 dell’art. 5 del TUSP nel caso di società costituita con la partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca e di una pluralità di enti pubblici insistenti su una buona parte del territorio nazionale
  2. Se il pronunciamento sull’atto deliberativo dell’Amministrazione sia ascrivibile all’attività di controllo o all’attività consultiva
  3. Se, in mancanza di espressa previsione normativa, nel caso di atti non sufficientemente motivati, sia consentito alla Sezione competente lo svolgimento di attività di istruttoria e in quali termini
  4. Se l’attività di verifica delle sezioni di controllo debba essere limitata ai soli provvedimenti trasmessi dalle amministrazioni ovvero debba estendersi fino a ricomprendere altri atti ed elementi e, in caso affermativo, entro quali limiti
  5. I parametri di riferimento per l’esercizio della funzione

Le indicazioni fornite
Le Sezioni Riunite, sulla base di un articolato parere, hanno fornito il seguente riscontro puntuale alle suddette questioni:
“1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto dall’art.5 va dichiarata la competenza delle sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame.
2. Il parere previsto dall’art.5 postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti
3. Sotto il profilo procedurale, la sezione di controllo investita dall’esame dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, può richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte dell’Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di sessanta giorni.
4. Ove l’Amministrazione abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica della Corte dei conti prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall’ordinamento.
5. Nell’esame previsto dall’art.5 sui parametri di sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, la Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’Amministrazione, anche in ragione della complessità dell’operazione sottoposta ad esame, nonché l’affidabilità e attendibilità delle stime effettuate ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui previene l’Amministrazione.”

I riflessi pratici
Riscontrando le importanti indicazioni che stanno emergendo in queste ultime settimane, è possibile formulare una prima considerazione sul contesto attuale: la sostenibilità del ricorso a società di capitali da parte degli enti locali si accinge a recepire un’ulteriore stretta degli oneri motivazionali che legittimano l’ampliamento o anche solo il mantenimento del gruppo pubblico locale. Peraltro è ragionevole pensare che proprio questo fosse lo scopo del legislatore quando ha previsto di introdurre il rafforzamento delle competenze della Corte dei conti nell’ambito della legge annuale sulla concorrenza: obbligare le singole amministrazioni a condurre un’istruttoria approfondita ed articolata per giustificare il ricorso a società partecipate anziché ricorrere al mercato. In tale contesto, la prossima scadenza per la ricognizione delle partecipate e la predisposizione dell’eventuale piano di razionalizzazione rappresenta un primo banco di prova per tutte le amministrazioni socie.

Tags: Acquisto quote di partecipazione, Costituzione società, Oneri di motivazione analitica, Piano di razionalizzazione