Con la recente deliberazione n. 31/2021 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, ha formulato il proprio orientamento relativamente alla possibilità, per un Comune, di acquisire una partecipazione in una società a capitale interamente pubblico, che presenta risultati negativi per gli ultimi due esercizi (ma con prospettive di ripresa per il 2021), al fine di affidare in house il servizio di teleriscaldamento.
Rispetto allo scenario cosi rappresentato, i magistrati contabili, pur non entrando nel merito del caso specifico, hanno ricordato come il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica abbia introdotto una serie di disposizioni volte ad imporre dei limiti di natura sostanziale e procedurale alla costituzione di società pubbliche nonché all’acquisto e al mantenimento di quote societarie.
Dal punto di vista sostanziale, in ragione dell’esigenza di tutela della finanza pubblica il modulo societario è consentito entro il perimetro e i limiti dei compiti istituzionali e degli ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti o per la gestione di servizi di interesse generale.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l’adozione dei provvedimenti per l’acquisizione della partecipazione comporta, per l’Amministrazione entrante, adeguata attività istruttoria con riferimento agli elementi tecnico-economici ad analitica giustificazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta anche in rapporto alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 175/2016.
In conclusione, con riferimento al caso presentato (acquisizione di partecipazione in società in perdita), i magistrati contabili hanno evidenziato come “alla luce di quanto esposto in fatto e diritto è l’Ente locale in aderenza ai principi di contabilità pubblica che dovrà verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale pubblico”.