Con la deliberazione n. 162/2023 PASP della Sezione regionale di controllo della Toscana, la Corte dei conti ribadisce che la decisione di un ente locale di acquisire una nuova partecipazione in società di capitali non deve essere reiterata nel caso la medesima scelta fosse già stata oggetto di osservazioni da parte della magistratura contabile nell’ambito delle verifiche previste dal c. 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016. Pertanto, l’ente che, a seguito del primo invio degli atti alla Corte dei conti, avesse ricevuto un parere con osservazioni, dispone dell’autonomia e della conseguente responsabilità, di valutarne il recepimento confermando la volontà di acquisire la nuova partecipazione senza essere tenuto a rinviare la documentazione per un nuovo parere.
Richiamando anche precedenti pronunce della Corte dei conti Lombardia (deliberazioni n. 56/2023 PASP e n. 80/2023 PASP), la Sezione Toscana “ritiene che il dato testuale si opponga ad un nuovo esame: il novellato art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 prevede infatti espressamente che, a fronte di un parere negativo o parzialmente negativo, l’Ente possa “procedere egualmente” nell’attuazione dell’iniziativa societaria, superando i rilievi della Corte, fatto salvo l’onere di “motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere” e di “dare “pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”. Opinare diversamente (esaminando nel merito successive richieste di parere sul medesimo oggetto) significherebbe infatti introdurre delle analisi che il legislatore, omettendo di attribuire effetti preclusivi ai rilievi della Corte, ha voluto invece circoscrivere al solo momento prodromico iniziale della costituzione o acquisizione societaria, e che ha corredato con insuperabili connotati di tempestività, i cui termini verrebbero ad essere inevitabilmente prorogati ove si ammettessero plurimi pronunciamenti”.