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Acconto Fondo art. 113 D.L. “Rilancio”: quantificazione, tempi e regolazione.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto “Rilancio” molti comuni sono alle prese con il monitoraggio degli equilibri sia di cassa che di competenza minati dagli effetti negativi dovuti all’emergenza Covid-19.

La gestione straordinaria del bilancio 2020 porta, prudenzialmente, gli enti a non attendere la scadenza di luglio per procedere con la verifica degli equilibri anche ragionando sulle nuove maggiori entrate previste nel decreto “Rilancio”. In particolare con l’art. 113 è istituito un “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” che destina ai comuni 3 miliardi di euro per far fronte alle minori entrate connesse all’emergenza sanitaria. I criteri e le modalità di distribuzione del Fondo saranno individuati con apposito DM entro il 10 luglio 2020. Gli enti riceveranno, però, l’erogazione anticipata di una quota pari al 30% del fondo stesso entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”. Per agevolare i comuni nella quantificazione della quota in acconto che verrà erogata a breve abbiamo predisposto un file che potrete scaricare qui. I dati a livello nazionale su cui effettuare la proporzione sono quelli a disposizione sul sito SIOPE, il comune dovrà inserire i propri dati di incasso relativi all’anno 2019 (titolo 1 complessivo e titolo 3 tipologie 1 e 2), estratti dal software gestionale o sempre disponibili sul sito SIOPE.
Occorre, però, considerare che entro il 30 giugno 2021, a seguito delle risultanze emerse dai lavori del tavolo tecnico istituito come previsto all’art. 113, comma 2 del decreto “Rilancio” , le somme erogate ai comuni a titolo di Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali potranno essere riviste, anche in diminuzione, con apposita regolazione tra i comparti: Comuni, Province e Città Metropolitane. 
 

Tags: Covid-19, Decreto Rilancio, Trasferimenti