Con deliberazione n. 30/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha fornito risposta ad un quesito concernente la possibilità di porre a carico del bilancio comunale il costo relativo al corso di formazione necessario per conseguire il rinnovo della “carta di qualificazione del conducente” (CQC) prevista (dal d.lgs. n. 286/2005) per l’esercizio dell’attività di guida dello scuolabus comunale.
I Giudici hanno in proposito evidenziato che tale documento rappresenta una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova. La Sezione, conseguentemente, ritiene che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.
A diversa soluzione si ritiene doversi pervenire, invece, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus. In tal caso, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale che, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso efficiente delle risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche organizzative ritenute necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto territoriale. Il costo del conseguimento iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013).
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale.
Il rinnovo della CQC è funzionale, pertanto, allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.
L’onere del rinnovo quinquennale della CQC dell’autista scuolabus deve gravare, pertanto, ad avviso di questa Sezione, sul bilancio dell’ente locale sia nel caso in cui il dipendente sia stato assunto ab initio per lo svolgimento di detta attività, sia nel caso di successivo cambio di mansioni; conseguentemente, qualora il dipendente avesse anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall’ente datore di lavoro.
Tali conclusioni sono avvalorate, ad avviso di questa Sezione, da una considerazione ulteriore che attiene alla natura delle spese necessarie ad ottenere il rinnovo della CQC: si tratta di spese di formazione che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore di lavoro.
Tale costo non configura, comunque, un onere aggiuntivo per l’ente locale essendo, quest’ultimo, già obbligato dalle previsioni del CCNL di comparto (art. 49-ter CCNL 21 maggio 2018, confermativo di analoga previsione contenuta nel precedente art. 23 CCNL Regioni-Enti locali 1° aprile 1999 ) a stanziare in bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di finanza pubblica, una quota annuale non inferiore all’1% del monte salari del personale, da destinare al finanziamento delle attività di formazione del personale.