Con l’ordinanza 8335 del 24 marzo 2021 la Corte di Cassazione conferma il principio posto con l’ordinanza n. 13334 del 1° luglio 2020 secondo il quale «le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento», in quanto «detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente».
Il dubbio interpretativo su questo obbligo deriva dal fatto che l’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000) prevede al comma 1 che «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama».
Tale obbligo non si estende alle delibere comunali quali possono essere quelle aventi per oggetto l’approvazione delle tariffe TARI, in quanto si tratta di atti soggetti ad affissione sull’albo pretorio dell’Ente secondo tempistiche previste dalla legge e di conseguenza si presume siano conoscibile al contribuente. La Corte di Cassazione, già nella precedente pronuncia n. 16289/2017, aveva affermato che il requisito motivazionale dell’atto impositivo non è assolto con l’allegazione delle delibere a contenuto normativo in quanto la delibera con la determinazione della tariffa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili. Ne deriva che gli atti a contenuto generale costituiscono un presupposto dell’ avviso di accertamento e non un elemento motivazionale dello stesso.
In linea generale, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13334 del 1° luglio 2020 «l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (Cass. 16836/2014; Cass. 22003/2014). In particolare in tema di TARSU questa Corte ha affermato che è sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria (Cass. 20620/2019)».