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Accantonamento precauzionale al fondo perdite partecipate da valutare attentamente

Con la recente deliberazione n. 131/2021 PRSP, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia, si è espressa in merito all’accantonamento prudenziale a fondo perdite partecipate operato da un Comune a fini prudenziali, prima ancora dell’effettiva approvazione, da parte dell’Assemblea della società partecipata, del bilancio di esercizio di riferimento. Pur rilevando l’approccio prudenziale adottato dall’ente, i magistrati contabili evidenziano come a monte della scelta operata dall’ente, vi sia la costatazione che il ritardo nell’approvazione del bilancio di esercizio della partecipata (nel caso in esame era trascorso più di un anno dalla chiusura dell’esercizio) rappresenti un grave pregiudizio per la tutela dell’interesse pubblico; in tal senso, secondo la Sezione di controllo, non appare corretto procedere ad un accantonamento, seppur operato in ottica prudenziale, senza la disponibilità di dati contabili cui fare riferimento; ne deriva altresì che, sul ritardo nell’approvazione del bilancio di esercizio, incombe la responsabilità degli amministratori della partecipata, ne cui confronti possono rilevarsi i presupposti per la revoca del mandato.

Di seguito si riporta stralcio della deliberazione in esame:
“… il Collegio rappresenta che la scelta dell’ente di accantonare somme sul fondo in esame “in maniera precauzionale”, in assenza dei bilanci delle partecipate, i quali al 31/18/2018 non erano stati approvati (come rilevato nella relazione del collegio dei revisori al rendiconto 2018), se da una parte può apparire un comportamento conforme al principio di prudenza, dall’altra fa emergere una grave inefficienza gestionale degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate. Ai sensi dell’art. 2364 c.c. l’assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno (in primis proprio per l’approvazione del bilancio di esercizio) e la relativa delibera assembleare è diretta, per la giurisprudenza, <<a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, ‘approvandolo’ o non ‘approvandolo’>>, considerato anche che <<il bilancio è certamente (Cass. n. 10895/2004, 23976/2004) un prospetto contabile rappresentativo dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione, redatto con la funzione di informare soci e terzi della attività svolta dagli amministratori – al fine di rendere noto ai primi la esistenza di utili e perdite e agli altri quale sia la posizione economica della società, per l’eventuale credito concedibile, e, pertanto, il fine informativo, interno ed esterno, ne costituisce la funzione essenziale perseguita dal legislatore nel prescrivere i criteri di redazione del medesimo (in particolare quello di chiarezza, che non può ritenersi subordinato a quello di verità: Cass. sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27)>> (S.U. Cass. n. 21933/2008, che precisa come l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea ha una funzione anche di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile).
La mancata adozione dei bilanci societari e l’omessa convocazione dell’assemblea dei soci non può rimanere priva di conseguenze in un sistema pubblicistico improntato alla tutela dell’interesse pubblico, in quanto rappresenta un comportamento lesivo del rapporto fiduciario che deve intercorrere con i soci, valorizzabile ai fini della revoca del mandato all’amministrazione inadempiente, considerato anche che, ai sensi dell’art. 2367, comma 3, del codice civile “La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta”, tipicamente l’approvazione del bilancio che avviene sul progetto di bilancio ex artt. 2364 c. 1 n. 1, 2409-terdecies lett. b, 2475 ultimo comma c.c.
In conclusione, l’accantonamento “prudenziale” di somme nel fondo di esame privo di agganci ai risultati di esercizio non è conforme ai principi contabili e l’organo di governo comunale, rappresentante dell’ente nell’assemblea dei soci, è tenuto ad attivarsi al fine di rilevare la mancata adozione dei bilanci, adottando le conseguenti determinazioni, riservate alla discrezionalità amministrativa.”

Tags: Approvazione Bilancio partecipate, Fondo perdite partecipate