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Efficacia dei provvedimenti risolutori già assunti dagli enti nel 2024: arrivano i chiarimenti del DFP

Come noto, il comma 162 della legge n. 207 del 2024, alla lettera a) ha abrogato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che hanno maturato, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione al raggiungimento del limite ordinamentale e, alla lettera b), ha innalzato il predetto limite ordinamentale (a decorrere dal 1° gennaio 2025) a 67 anni di età.

Nel contempo, il successivo comma 164 ha cancellato dall’ordinamento quella disposizione (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) che consentiva alle amministrazioni di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro (dando un preavviso di sei mesi) al perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della pensione anticipata.

Secondo quanto in proposito chiarito dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo all’interno della direttiva del 20 gennaio scorso, nessun dubbio può sussistere sulla validità dei provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.

Ma cosa succede invece agli altri provvedimenti risolutori adottati dagli enti nel 2024 con efficacia differita al 2025?

A questo interrogativo ha fornito recentemente risposta il Dipartimento della funzione pubblica, a giudizio del quale devono ritenersi privi di effetti quei provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2024 (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013) nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/2024, non avevano ancora raggiunto il previgente limite ordinamentale dei 65 anni di età, i quali, dunque, dovranno rimanere in servizio fino al raggiungimento della soglia anagrafica introdotta dall’articolo 1, comma 162, della legge n. 207 del 2024 (67 anni di età), fatta salva la possibilità per loro di rassegnare dimissioni volontarie.

Con riferimento, poi, agli effetti dell’intervenuta abrogazione dell’istituto della risoluzione unilaterale di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (abrogazione disposta dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024), il Dipartimento precisa che, considerata l’irretroattività dell’abrogazione stessa, devono ritenersi certamente ancora validi ed efficaci i provvedimenti di risoluzione anticipata adottati dagli enti entro il 31 dicembre 2024, in forza della normativa all’epoca vigente.

In questo caso, dunque, anche se alla fine del 2024 il dipendente non aveva ancora maturato i 65 anni di età, il datore di lavoro potrà comunque risolvere il rapporto avendo egli formalizzato la propria volontà in tal senso entro il 31 dicembre 2024.

Tags: Limiti di età, Risoluzione unilaterale del rapporto