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Aziende speciali assoggettate ai parametri di razionalizzazione delle società partecipate

Nella recente deliberazione n. 43/2025/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, i magistrati contabili si esprimono su un quesito posto da un comune detentore di un’azienda speciale che richiede se la stessa debba essere oggetto di provvedimento di razionalizzazione, al pari delle società partecipate, ove sussista una o più dei presupposti previsti dall’art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 175/2016 (mancato rispetto del vincolo di scopo e di attività, n. dipendenti inferiore agli amministratori, soglia di fatturato inferiore al milione di euro, perdite di esercizio protratte nel tempo, esigenza di contenimento dei costi funzionamento, duplicazione attività rispetto ad altre partecipate).

Dopo aver condotto un interessante inquadramento generale delle aziende speciali, i magistrati contabili si sono espressi in senso affermativo circa l’assoggettamento delle aziende speciali ai parametri di verifica previsti dall’art. 20 del Tusp ed al conseguente obbligo, in caso di mancato rispetto di una o più cndizioni, di adozione di misure di razionalizzazione da parte degli enti soci; di seguito riportiamo uno stralcio significativo dell’orientamento formulazione dalla Sezione regionale di controllo: “va ritenuto che, in ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale, anche con riguardo (genericamente) all’azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’Ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.

Tags: Azienda speciale, Razionalizzazione partecipate