La Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti, con deliberazione n. 40/2025/VSG, effettua un’interessante ricostruzione del quadro normativo alla base della revisione periodica delle società partecipate operanti secondo il modello in house providing.
Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto di riordino dei servizi pubblici locali, l’analisi annua della situazione delle società in house non può limitarsi ad attestare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ovvero la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori, il fatturato oltre il milione di euro, lo svolgimento di servizi esclusivi, etc.. Accanto a tali verifiche, per dimostrare effettivamente la stretta necessità della partecipazione in house per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è necessario esporre le ragioni che, sul piano economico e della qualità, giustificano il mantenimento dell’affidamento di servizi alla stessa società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione. Tale dimostrazione, come previsto dal c. 2 dell’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, è effettuata tramite l’appendice al piano di revisione delle partecipate, contenente la ricognizione periodica dei servizi in house.
La ricognizione a sua volta, per un effettivo monitoraggio dell’andamento economico dei servizi, deve essere alimentata dalle risultanze della contabilità separata, che tutte le società in controllo pubblico affidatarie di servizi sono tenute a predisporre ai sensi del c. 1 dell’art. 6 del D. Lgs. 175/2016.
Riportiamo di seguito lo stralcio della richiamata deliberazione n. 40/2025/VSG in cui i magistrati contabili espongono in modo chiaro il percorso ricognitivo che, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve caratterizzare il presidio delle società in house:
“Dalla ricostruzione del quadro normativo vigente emerge dunque come, in sede di piano di revisione e relativamente alle partecipate in house, l’Amministrazione non possa limitarsi ad una, pur doverosa, valutazione complessiva in ordine all’andamento economico della società e alla eventuale sussistenza di una o più situazioni implicanti l’adozione di misure di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, co. 2 d.lgs. n. 175/2016. Al contrario, essa è tenuta ad operare, ai sensi del richiamato art. 17, co. 5 d.lgs. n. 201/2022, una più analitica valutazione, relativamente a ciascuno dei servizi pubblici affidati all’organismo partecipato, in ordine alla sussistenza di ragioni idonee, sotto il profilo economico e della qualità dei servizi, a giustificare il mantenimento dell’affidamento degli stessi in regime in house, avendo riguardo anche ai “risultati conseguiti nella gestione”.
Emerge dunque la necessità di una valutazione, in ordine alla convenienza del ricorso all’in house, da svolgersi non più soltanto in una prospettiva ex ante, come inevitabilmente avviene nella fase genetica dell’affidamento, ma anche in una prospettiva ex post, ossia tenendo conto dei concreti esiti della gestione. Il che implica la necessità per l’Ente – invero già insita nelle previsioni di cui agli art. 147, co. 2, lett. e) e 147-quater TUEL in tema di controlli interni – di dotarsi di un accurato sistema di raccolta e monitoraggio di dati inerenti all’andamento economico e alla qualità dei servizi gestiti dalla partecipata.
Peraltro, nel caso (invero frequente nelle realtà regionali e locali) in cui la medesima società in house risulti contemporaneamente affidataria di molteplici servizi, tale sistema di monitoraggio dovrà assicurare – anche mediante l’adozione da parte della società di idonei modelli di contabilità separata – la raccolta di dati analitici in merito ai singoli servizi, così da consentire all’Ente controllante di svolgere, nella prospettiva richiesta dal citato art. 17, co. 5, valutazioni mirate per ciascuno di essi; valutazioni che, evidentemente, resterebbero precluse laddove l’Ente disponesse unicamente dei complessivi dati di bilancio della società, ove gli esiti delle gestioni dei singoli servizi tendono inevitabilmente a confondersi nella unitarietà del risultato di esercizio (e delle sue componenti), senza peraltro offrire utili elementi conoscitivi in ordine alla qualità delle prestazioni offerte all’utenza.
A ben vedere, un tale obbligo di motivazione in ordine al mantenimento dei singoli affidamenti in house ha il pregio, per via delle valutazioni che impone all’Ente di svolgere, di favorire l’emersione di eventuali diseconomicità ed inefficienze delle gestioni di singoli servizi, suscettibili di pregiudicare nel suo complesso l’equilibrio economico e finanziario dell’organismo in house.”