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Nuova disciplina della mobilità propedeutica all’indizione di concorsi pubblici applicabile solo dal 2026

È stato reso disponibile ieri il dossier predisposto dai Servizi studi di Camera e Senato sul testo del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”.

All’interno del dossier sono collocate le schede di lettura che esplicano il contenuto del provvedimento articolo per articolo.

Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento vi è certamente quella contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. c, la quale reca una revisione organica della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale bandite dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la nuova disciplina limita al quindici per cento delle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni l’ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria.

Rimanevano tuttavia ancora diversi dubbi sull’immediata precettività di tale disposizione per via di un’evidente difficoltà di coordinamento tra le nuove norme e quelle già esistenti (ci riferiamo ovviamente all’art. 3, comma 8, della L. 19 giugno 2019, n. 56, come recentemente modificato dal decreto Milleproroghe), le quali offrono alle amministrazioni (ancora solo per il 2025) un potere “facoltativo” di deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle nuove assunzioni.

Ma sul punto il dossier prova a sgombrare il campo da ambiguità interpretative, affermando chiaramente che “la revisione in oggetto non ha effetti sulla norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025”.

Dunque, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di riservare alla mobilità volontaria una certa percentuale delle proprie facoltà assunzionali scatterà solo a partire dal 2026.

Sulla stessa linea interpretativa si è espressa poi anche l’Anci all’interno delle sua nota di lettura del provvedimento, ove si afferma che “l’applicazione di tale nuova disciplina sarà obbligatoria solo a decorrere dal 2026, tenuto conto che il D.L. n. 202/2024, come convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha recepito l’emendamento ANCI finalizzato a prorogare di un ulteriore anno (31/12/2025) la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni”.

Ora, però, visto che a quanto pare gli enti avranno più tempo per adeguarsi alla nuova disciplina della mobilità, diventa essenziale chiarire bene il metodo di calcolo di questa percentuale per quelle amministrazioni che determinano le proprie facoltà assunzionali in base al criterio della cd “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale.

Tags: Assunzioni di personale, DL PA, Mobilità