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Trasformazione società, anche regressiva in azienda speciale, soggetta ad oneri di motivazione analitica

Con atto di segnalazione n. AS2063 pubblicato sul Bollettino n. 10 del 17/03/2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricorda che, ai sensi del c. 7 dell’art. 7 del D. Lgs. 175/2016, anche le operazioni di trasformazione regressiva di società di capitali in azienda speciale, devono essere assoggettate agli oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5 del medesimo D. Lgs. 175/2016.

Nel medesimo atto di segnalazione, l’AGCM censura inoltre il ricorso all’azienda speciale (quale esito dell’operazione di trasformazione) per il mantenimento dell’affidamento dei servizi di gestione degli impianti e di smaltimento rifiuti; tali attività rientrano nel più ampio servizio integrato di gestione dei rifiuti, che è classificato come servizio a rete; in tal senso, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 201/2022, le attività allo stesso riconducibili non possono essere affidate ad aziende speciali. Interessante come l’Autorità inquadra tale modalità gestionale rispetto al ricorso alle società di capitali: “Si precisa che la disciplina di riordino dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022 non esclude in assoluto l’azienda speciale quale modalità di gestione dei servizi pubblici locali, ma ne limita l’utilizzo alla gestione dei servizi non a rete (articolo 14, comma 1, lettera d)) e alle sole gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato (articolo 33, comma 3).
Del resto, al fine di assicurare un maggior rigore sul piano della gestione economico-finanziaria e su quello qualitativo, il legislatore ha inteso garantire una organizzazione “industriale” dei servizi a rete (escludendo la possibilità di ricorrere all’azienda speciale), che necessitano di investimenti infrastrutturali per rispondere a standard tecnici e qualitativi in continua evoluzione, nonché di un’organizzazione strutturata per garantire i bisogni dell’utenza. Di converso, i servizi non a rete, oltre a presentare dimensioni tendenzialmente più modeste e una minore esigenza infrastrutturale, tali da rendere più conveniente la gestione da parte dell’ente locale, si caratterizzano anche per essere finalizzati alla soddisfazione di diritti sociali e bisogni primari della persona scarsamente standardizzati e piuttosto legati al territorio di riferimento, circostanza che rende del tutto ammissibile un diretto coinvolgimento dell’amministrazione locale (mediante azienda speciale o gestione in economia).

Tags: Azienda speciale, Trasformazione società