Nelle procedure comparative per la progressione tra le aree, l’Ente può legittimamente subordinare l’accesso alla selezione al solo personale in possesso di un determinato profilo professionale.
È quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. Campania – sezione terza della sede distaccata di Salerno – n. 525 del 17 marzo 2025.
Ad avviso dei Giudici, infatti, una simile previsione regolamentare non può essere ritenuta irragionevole, tenuto conto della peculiare natura e della finalità della presente procedura selettiva di consentire alle pubbliche amministrazioni di pervenire, in deroga all’obbligo di accesso per concorso pubblico, a valorizzare le competenze, le attitudini e le capacità quotidianamente dimostrate dal dipendente, purché strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell’Area superiore.
A tal proposito la sentenza ricorda che i commi 5 e 6 dell’art. 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali prevedono che “5. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area. 6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all’Allegato A”.
L’allegato A del Contratto Collettivo Nazionale 2019-2021, rubricato “Declaratorie”, contiene proprio le descrizioni delle specifiche professionali e le esemplificazioni dei profili con riferimento a ciascuna Area (degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e della elevata qualificazione).
L’art. 13 del medesimo contratto collettivo prevede poi, al comma 6, che “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”.
Sicché, da un semplice confronto testuale tra il contenuto delle citate disposizioni contrattuali e la previsione regolamentare impeditiva dell’ammissione alla procedura, emerge che il Comune si sia attenuto nel caso di specie alla disposizione di cui all’art. 13, comma 6, del CCNL, essendosi limitato, nell’esercizio della sua potestà organizzativa, a specificare il profilo necessario rispettivamente richiesto per posti da ricoprire.