Con deliberazione n. 35/2025/PASP, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha rilevato il non luogo a deliberare in merito agli atti adottati da un’azienda di servizi alla persona relativi alla costituzione, insieme ad un ente del terzo settore, di una società mista finalizzata alla gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti in attuazione di una procedura di coprogettazione prevista dall’art. 55 del D. Lgs. 117/2017.
I magistrati contabili precisano come, ai sensi dei c. 1, 3 e 4 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016, anche la costituzione di società miste disciplinate dall’art. 17 del medesimo D. Lgs. 175/2016, comporti l’adozione di motivazioni analitiche da parte degli enti pubblici costituenti le società, da sottoporre al parere della Corte dei conti. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso alla società mista rappresenta l’esito di un percorso di coprogettazione previsto dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore; tale articolo, richiamando la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, “rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, con la conseguenza che “Si instaura (…), tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la “co-programmazione”, la “co-progettazione” e il “partenariato” (che può condurre anche a forme di “accreditamento”) si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico”. In tal senso, secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, non si può “non rilevare che la scelta dell’Ente di avvalersi della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 117/2017, anziché di quella prevista dall’art. 17 del T.U.S.P., comporta che, nel contesto della specialità del servizio in esame, la richiesta di parere esuli dalla cognizione di questa Corte ai sensi dell’art. 5, c. 1 e 3, del T.U.S.P., posto l’immanente (e assorbente) fine del principio di solidarietà.
Ne consegue che la richiesta di parere pervenuta al Collegio afferente ad una fattispecie che esula dall’ambito applicativo del T.U.S.P., non presenta i requisiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs. n. 175 del 2016, così come espressamente richiamato dall’art. 5, c. 1, del T.U.S.P.”