Con deliberazione n. 26/2025/SRCPIE/PASP, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte ha affrontato il caso dell’acquisto di una quota di partecipazione in società di capitali da parte di un Comune che, avendo superato la soglia del 1.000 abitanti, non era più legittimato a condurre il servizio idrico in economia; la società in oggetto è la titolare della gestione del servizio nell’ambito territoriale di riferimento.
Il caso presentato dal Comune rientra nell’ipotesi di deroga agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 in quanto l’acquisto della partecipazione nella società, secondo i magistrati contabili, avviene conformità a espresse previsioni legislative; sulla base di tale inquadramento, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha dichiarato il non luogo a deliberare nel merito; di seguito si riporta stralcio della deliberazione in cui viene motivata la posizione della Sezione: “Dal quadro normativo sopra delineato si ricava che la scelta sul modello gestorio da adottare per la gestione del servizio idrico integrato compete all’Ente gestore dell’Ambito, mentre in capo al singolo ente locale non residua alcuno spazio decisorio. Pertanto, laddove l’Autorità di gestione d’Ambito abbia optato per il modello dell’affidamento a una società in house partecipata dagli enti che beneficiano del servizio, opzione, come si è detto, prevista dal d.lgs. 152/2006, l’ingresso di questi ultimi nella compagine della società che eroga il servizio rappresenta un atto obbligato.
In fattispecie analoghe in cui è stata sottoposta al parere della Corte l’operazione di ingresso in una società affidataria della gestione del servizio idrico integrato sulla base di una deliberazione dell’Autorità d’Ambito, la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte ha ritenuto, pertanto, di dover pronunciare il non luogo a deliberare ritenendo integrata l’eccezione di cui all’art. 5, comma 1, ovvero ravvisando un ipotesi di acquisto di partecipazione “in conformità a espresse previsioni legislative””.
Interessante evidenziare come nella citata deliberazione, i magistrati contabili abbiano altresì richiamato orientamenti differenti (in termini di procedibilità) su casi analoghi, formulati dalle Sezioni regionali di controllo per la Campania ed il Veneto.