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Limiti stringenti per comandi e distacchi dalle società partecipate al Comune

Come noto, l’art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che ha novellato l’art. 19 del TUSP), ha introdotto una disciplina temporanea secondo cui, “anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del PNRR”, al personale delle società a controllo pubblico (e degli enti pubblici non economici) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 30 del d.lgs. n. 276/2003 (distacchi) e 56 del D.P.R. n. 3/1957 (comandi), nel rispetto dei i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del d. lgs. n. 165/2001, con la precisazione, che tali comandi o distacchi “non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026”.

In sintesi, l’art. 1, comma 898, della legge di bilancio 2023 ha introdotto un regime temporaneo applicabile ai comandi e ai distacchi del personale delle società a controllo pubblico, mediante aggiunta di un comma, segnatamente il comma 9-bis, nell’ambito dell’art. 19 TUSP, che si occupa appunto della gestione del personale delle società a controllo pubblico.

Con deliberazione n. 59/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha evidenziato che la possibilità di attivare tali comandi e distacchi è motivata con riferimento ad esigenze “strettamente collegate all’attuazione del PNRR”, come emerge dal tenore letterale della norma in esame e dal limite temporale – non casuale – del 31/12/2026, come termine di utilizzazione di tali istituti, considerato che il PNRR dovrà essere portato a compimento entro il 2026. La formulazione della norma, precisano tuttavia i Giudici, è tale da non escludere l’attivazione di tali strumenti per altre ragioni, anche se dall’ordito normativo affiora, per le ragioni esposte, uno stretto collegamento, sia testuale che temporale, con il PNRR.

In ogni caso, però, il Collegio ritiene che il significato da ricavare dal dato normativo sia inequivocabile: i singoli comandi o distacchi, riferiti ad una determinata risorsa umana di una società a controllo pubblico, “non possono eccedere la durata di un anno”. La tecnica normativa non lascia adito a dubbi: il legislatore ha inteso limitare ad un anno la durata massima, che non è possibile eccedere, del singolo comando o distacco. Il divieto di eccedere tale durata depone nel senso di escludere che alla scadenza si possa attivare un nuovo comando o distacco del medesimo dipendente.

Diversamente, consentendo l’attivazione di più comandi, di durata annuale, riferiti alla stessa unità di personale, fino al limite temporale di utilizzazione del 31/12/2026, si svuoterebbe di significato il dato testuale che individua in un anno la durata che tali comandi “non possono eccedere”.

Si tratta di limiti temporali essenziali ai fini della tenuta del sistema, stante la tensione che questo tipo di comando o distacco crea con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del concorso pubblico (art. 97, commi 2 e 4, Cost.).

La Sezione ricorda infatti che, come chiarito expressis verbis dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 227/2020, tra personale delle società partecipate e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni sussiste “una barriera tuttora insuperabile”, che trova la sua giustificazione “anche, e più sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97 Cost.”.

A sostegno dell’interpretazione adombrata nella richiesta di parere, l’Ente istante osservava che la disposizione in esame, «parlando di “comandi”, lascia intendere che, fino al 31/12/2026, ce ne possano essere più d’uno, anche relativi alla stessa unità di personale, con termine annuale, tenuto altresì conto che detti comandi possono essere attivati anche “per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, circostanza che implica una necessaria continuità dell’azione amministrativa».

Ma il Collegio non condivide tale argomento: infatti il riferimento ai “comandi” non sottende la possibilità di attivare più comandi, con termine annuale, relativi alla stessa unità di personale della società a controllo pubblico.

L’uso del plurale nel testo legislativo si spiega agevolmente ove si consideri che le unità interessate dal comando possono essere anche più una, purché siano osservati i limiti quantitativi fissati dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del d. lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato dal comma 9-bis.

Tags: Comandi, Società partecipate