Con la deliberazione n. 33/2025/PASP, la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia si è pronunciata negativamente rispetto all’indirizzo di acquisto, da parte di un Comune, di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata, operante secondo il modello in house providing nell’ambito dei servizi strumentali, per mancato soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione.
Secondo i magistrati contabili, la delibera consiliare adottata dall’ente per formalizzare le valutazioni analitiche a fondamento della scelta di acquisto della partecipazione, presenta contenuti generici e non appaiono idonee a sostanziare un apparato motivazionale concretamente aderente al rispetto delle caratteristiche del comune stesso.
Un primo profilo critico emerso dall’analisi dell’atto deliberativo riguarda la dimostrazione del perseguimento delle finalità istituzionali: risulta infatti omessa la definizione dei rapporti futuri tra la società e l’amministrazione pubblica. Ad avvalorare tale criticità è l’assenza del contratto di servizio tra le parti, considerato elemento sostanziale per la dimostrazione delle concrete attività che la partecipata andrà a svolgere in futuro per l’ente socio.
Altro elemento contestato dalla deliberazione n. 33/2025/PASP attiene alla sostenibilità finanziaria dell’operazione; questo ambito di analisi richiede di dimostrare la capacità della società di garantire in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso le attività che costituiscono l’oggetto sociale della stessa; in tal senso, l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito business plan o da forme simili di analisi dell’attività di impresa, passaggio che, nel caso esaminato dai magistrati contabili, risulta assente.
Ulteriore punto di criticità riguarda la convenienza economica della scelta gestionale che l’ente intenderebbe perseguire; la Sezione regionale della Corte dei conti ricorda come tale passaggio richieda di rappresentare le ragioni per le quali l’Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio, abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato, privilegiandolo rispetto a soluzioni alternative; anche in tale ambito, l’atto consiliare sottoposto al vaglio dei magistrati contabili risulta carente.