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Incarichi individuali: no a procedure di affidamento differenziate a seconda dell’importo della prestazione

Con la recente deliberazione n. 21/2025/REG, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti piemontese è tornata a ribadire che gli unici casi in cui è consentito procedere al conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza il previo esperimento di procedure comparative, sono i seguenti:
a) procedura comparativa andata deserta;
b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (ricordando che la “particolare urgenza” deve essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico”).

Sulla scorta di numerosi precedenti giurisprudenziali, non può quindi ritenersi legittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa al di sotto di una soglia individuata in valore monetario (o di un numero massimo di ore della prestazione richiesta al collaboratore), poiché “la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri”, in particolare agli affidamenti in economia (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09; Sez. contr. Prov. Trento, n. 2/10 e n. 8/10)”.

Il Collegio ha quindi ribadito che, a differenza di quanto previsto dal vigente codice dei contratti pubblici relativamente agli appalti di servizi, la disciplina degli incarichi non prevede procedure selettive differenziate a seconda dell’importo della prestazione, e che l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le “procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione” non sorge in riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo, ma risulta generalizzato.

Deve pertanto riaffermarsi che “la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso (quand’anche equiparabile a un rimborso spese) non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico, e perciò risulta illegittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario”.

In via conclusiva la deliberazione rammenta che “disposizioni che, sulla base di indici generici o molto elastici, autorizzino l’amministrazione a procedere all’affidamento diretto di incarichi senza previa selezione pubblica, risultano in conflitto con il dato normativo ripetutamente richiamato” e che l’orientamento giurisprudenziale, anche del giudice amministrativo, risultava costante sul punto, con la conseguenza che “le disposizioni regolamentari formulate nei sensi di cui sopra e che risultassero ancora in vigore, devono comunque essere disapplicate dall’amministrazione conferente, per esplicita contrarietà al dato normativo di rango superiore”.

Tags: Incarichi di lavoro autonomo