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Regola dell’anonimato nelle prove pratiche concorsuali

È illegittima la procedura concorsuale che, in contrasto con la regola dell’anonimato, consenta ai concorrenti, in sede di prova pratica espletata attraverso la redazione di un testo scritto, di apporre il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato, a ciò ostando i principi di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa discendenti dall’articolo 97 della Costituzione.

È quanto ha affermato il T.A.R. delle Marche, Sez. II, con la sentenza 14 febbraio 2025, n. 100.

Secondo il Collegio, infatti, la regola dell’anonimato, sancita dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in relazione alle sole prove scritte dei concorsi pubblici, va estesa anche alle prove pratiche laddove queste consistano nella redazione di un elaborato scritto volto all’accertamento delle capacità tecnico – applicative dei candidati, salvi i casi in cui, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, la prova pratica sia de facto insuscettibile di anonimizzazione e, cioè, allorquando lo svolgimento della prova pratica, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato tra il candidato e la commissione, in modo che quest’ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta, contatto che rende inevitabile la previa identificazione dell’esaminando.

Tags: Procedure concorsuali