Skip to content

Obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico come per le pubbliche amministrazioni

Le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 per le pubbliche amministrazioni. Questo vale anche per le società per azioni che operano in regime di concessione, come gestori di autostrade.

È quanto ha chiarito Anac con Parere di Trasparenza approvato dal Consiglio del 12 febbraio 2025 in risposta alla richiesta di un consigliere regionale di una regione del Nord Italia.

Tale obbligo di trasparenza riguarda gli amministratori della società in controllo pubblico (Presidente e C.d.A.), quali titolari di amministrazione, di direzione o di governo ai sensi dell’art. 14, comma 1bis, del citato decreto. La società è pertanto tenuta a pubblicare all’interno della sezione “Società trasparente”, tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione.

Per quanto riguarda invece i titolari di incarichi dirigenziali di tali società, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i citati titolari di incarichi dirigenziali. Rimane pur sempre l’obbligo in capo ai suddetti dirigenti di comunicare alla società tutti i dati di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Tra i dati che tali società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare in merito ai loro amministratori vi sono: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Solo lo svolgimento a titolo gratuito di tali gli incarichi o cariche esonera l’ente dall’obbligo di pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell’art. 14.

Per quanto concerne invece la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico si precisa che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art 14 del d.lgs. 33/2013 (ovvero la parziale o incompleta pubblicazione degli stessi) comporta l’attivazione dei rimedi di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Detta disposizione stabilisce che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nonché il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

A ciò si aggiunga che chiunque potrà segnalare ad ANAC i casi di parziale o mancata pubblicazione dei suddetti dati da parte degli amministratori della società ai fini dell’attivazione di procedimento di vigilanza per la corretta applicazione degli obblighi di trasparenza.

Tags: ANAC, Obblighi di pubblicazione