Non è illegittima la scelta compiuta da un ente locale di valorizzare nell’ambito di una procedura comparativa interna per il passaggio ad una categoria superiore (dalla C alla D) il solo servizio prestato alle proprie dirette dipendenze.
Lo ha stabilito il T.A.R. della Campania, Sez. IV, con la sentenza n. 1247 del 17 febbraio 2025.
È infatti opinione del Collegio che tale scelta non sia né irragionevole né discriminatoria in quanto espressione della discrezionalità di cui gode ciascuna amministrazione nella fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.
I Giudici hanno difatti ricordato che la volontà del legislatore è quella di ancorare il percorso di crescita per gli interni all’amministrazione a una serie di parametri che possano rappresentare il possesso di un adeguato livello professionale in assenza del meccanismo concorsuale, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell’assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli.
Spetta però ai singoli enti, a fronte di parametri oggettivi validi per ogni amministrazione individuati dal Legislatore del 2021, effettuare, all’interno della propria autonomia regolamentare, una più puntuale definizione di tali parametri, adattandola alle proprie esigenze, «ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (…) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l’accesso all’area dall’esterno (…) ritenuti maggiormente utili per l’attinenza con le posizioni da coprire previste dall’ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate – ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione, assegnando – ove possibile – anche il relativo punteggio». (Funzione Pubblica, con il parere prot. 66005/2021).
Si tratta di una scelta espressione di discrezionalità amministrativa, di regola insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, vista la natura stessa del procedimento (progressione interna), funzionale a valorizzare esperienza e professionalità di soggetti già dipendenti dell’Amministrazione.