Proseguendo nel solco già tracciato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, il T.A.R. della Liguria ha confermato (con la sentenza n. 933 del 27 dicembre 2024) la possibilità per gli enti locali di introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale o scritta.
La novella del 2021, infatti, ha certamente inteso valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione e favorirne la crescita, ma senza imporre alcuna automaticità nello sviluppo di carriera e, quindi, senza obliterare gli spazi discrezionali dell’amministrazione nella configurazione delle modalità di accertamento delle competenze professionali richieste per il ruolo superiore. Pertanto, fermi gli elementi definiti dal legislatore, deve ritenersi, ad avviso dei Giudici, che l’ente possa introdurre nelle procedure di progressione verticale un colloquio attitudinale, oppure una prova orale o scritta (in argomento cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 30 aprile 2024, n. 538). Diversamente opinando, del resto, verrebbe sostanzialmente elisa la differenza rispetto alla progressione orizzontale, anch’essa basata sull’apprezzamento di titoli ed esperienze lavorative e per la quale, trattandosi di un avanzamento di posizione economica in seno alla stessa categoria di appartenenza, risulta coerente l’esclusione a priori di qualunque prova d’esame.
E a nulla rileva il fatto che nel caso di specie vi fosse un solo candidato alla progressione verticale, posto che «la prova in questione costituisce non tanto (rectius, non soltanto) una modalità per selezionare il candidato più meritevole, bensì (anche e soprattutto) uno strumento per valutare l’idoneità e la competenza professionale del lavoratore anelante alla progressione di carriera».
In questo caso i Giudici hanno però anche censurato il comportamento dell’ente, colpevole di non aver indicato nell’avviso di selezione le materie della prova.
È vero, precisa infatti la sentenza, che il d.p.r. n. 487/1994 detta regole applicabili ai concorsi per l’accesso dall’esterno al pubblico impiego e, pertanto, non è estensibile in toto alle selezioni interne. Tuttavia, l’obbligo di specificare le competenze oggetto di verifica e, quindi, le materie d’esame, sancito dall’art. 3, comma 2, lett. c) del d.p.r. n. 487 cit., deve ritenersi valevole anche per le progressioni verticali, costituendo un portato dei principi di buon andamento e trasparenza scolpiti nell’art. 97 Cost.