Si è concluso oggi l’esame da parte della Commissione Bilancio del Senato del ddl di conversione del D.L. n. 155/2024 (cd. decreto fiscale).
Tra gli emendamenti approvati in questi ultimi giorni spicca in particolare quello con cui si prevede l’introduzione di specifiche misure volte al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.
La norma, al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, obbliga gli enti locali in ritardo con il pagamento dei debiti commerciali (ritardo, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, superiore a dieci giorni) a predisporre con delibera di giunta un piano di interventi contenente le seguenti misure:
a) la creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e l’individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000;
b) la sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
c) la costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.
Per i Comuni più grandi (con popolazione superiore a 60.000 abitanti), invece, la norma abbina all’obbligatoria adozione di iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale l’autorizzazione ad assumere nuovi dipendenti a tempo determinato (con contratto di durata non eccedente il 31 dicembre 2026) in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.