Risponde del danno cagionato all’erario il pubblico dipendente che abbia liquidato a favore proprio o di terzi l’incentivo tecnico previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 in violazione delle condizioni di legge o con irregolarità nella quantificazione delle somme spettanti.
È quanto statuito dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Abruzzo con la sentenza n. 111/2024.
Vale peraltro la pena precisare che ai fini della configurabilità della responsabilità in esame e della determinazione del relativo quantum occorre avere riguardo unicamente alla perdita subita dall’Amministrazione danneggiata, restando irrilevante che la somma sia stata erogata a favore dello stesso convenuto o a favore di altro soggetto. Il presente giudizio, infatti, non riguarda il profilo meramente restitutorio rispetto a somme indebitamente ricevute, facendo esclusivo riferimento al danno subito dall’Amministrazione ai fini del relativo risarcimento.
È altresì irrilevante quale importo netto sia stato percepito dai destinatari della liquidazione, essendo il danno commisurato all’indebita spesa sostenuta dall’Amministrazione (cfr. al riguardo SS.RR., sent. n. 24/2020/QM, secondo la quale “è all’onere complessivamente sopportato dall’Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l’effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L’esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa”).
Devono essere infine respinte le eccezioni difensive volte a configurare la responsabilità anche nei confronti dei soggetti che hanno adottato i successivi atti di pagamento. Gli atti esecutivi di quanto disposto dal convenuto nelle fasi di determinazione e liquidazione dell’incentivo, infatti, non implicano un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti di erogabilità degli incentivi.