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Capacità assunzionale: nessuna esclusione per gli aumenti di spesa connessi ai rinnovi contrattuali

Fermo restando il rispetto del valore soglia previsto dall’articolo 4 del D.M. del 17 marzo 2020, la percentuale incrementale prevista dal successivo articolo 5 può non tenere conto degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, da corrispondere al personale dipendente?

A giudizio della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la risposta a tale quesito non può che essere negativa.
Secondo i giudici contabili, infatti, l’analisi del quadro normativo di riferimento porta ad escludere la configurabilità di una “intenzione” del “legislatore” tesa ad escludere l’indennità di vacanza contrattuale dagli aggregati di calcolo della spesa di personale rilevanti ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita). Ciò in ragione:
– della chiara lettera della legge che formula una nozione di spesa “complessiva”;
– della diversità della ratio, evidenziata dai parametri e degli effetti diversi delle norme richiamate;
– della circostanza che l’art. 33 prevede una riserva definitoria a favore della fonte regolamentare, la quale può liberamente indicare e aggiornare periodicamente i paramenti delle percentuali di crescita della spesa complessiva;
– della considerazione che l’esclusione degli oneri da rinnovo contrattuale prevista dall’art. 1, commi 557 e ss. e 562 della l. n. 296/2006 non può estendersi ad altri tetti di spesa in quanto non costituisce espressione di un principio generale.

Per la Sezione, tuttavia, resta impregiudicata la possibilità per i Comuni c.d. virtuosi di effettuare nuove assunzioni nei limiti di cui all’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014(c.d. turn-over al 100%) e, per il legislatore, di stabilire regole più flessibili in ragione della sopravvenienza del c.d. decreto anticipi che ha determinato, per il 2024, un diffuso sforamento dei limiti percentuali di cui alla tabella dell’art. 5 del decreto attuativo.

Sono queste le principali indicazioni contenute nella recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2024/QMIG, mediante la quale si enuncia il seguente principio di diritto: «Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».