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Danno erariale, la discrezionalità delle scelte amministrative non impedisce il vaglio della Corte dei conti

Non v’è dubbio che l’accertamento della illiceità della condotta incontra un limite nel principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (art. 1, co. 1, della legge n. 20 del 1994): il giudice non può sostituirsi all’organo amministrativo nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare per il perseguimento dell’interesse pubblico (Corte Conti, sez. riun. 3 giugno 1996, n. 30/A). La regola dell’insindacabilità, tuttavia, non opera, pur in presenza di condotte discrezionali, in presenza di vizi di violazione di legge o in eccesso di potere.

Come il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni discrezionali che si traducano in uno dei predetti vizi dell’azione amministrativa, allo stesso modo questo Giudice, nell’accertare la responsabilità amministrativa, può vagliare la sussistenza di quei vizi nell’arco delle scelte che abbiano generato un danno erariale, pur senza sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’autorità amministrativa nell’esercizio della propria discrezionalità.

È quanto ha precisato la Terza Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti nella recente sentenza n. 254/2024.