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Determinazione indennità amministratori locali: superato il principio di invarianza della spesa

Con deliberazione n. 200/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha escluso la perdurante vigenza del principio di invarianza della spesa (principio stabilito dall’art. 1 comma 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014) ai fini della determinazione delle indennità di funzione da riconoscere agli amministratori locali.

Al riguardo i giudici contabili hanno infatti preliminarmente ricordato che, come argomentato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/SEZAUT/2016, le indennità di funzione «non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale abbiano potuto incidere sugli importi spettanti». Di conseguenza, «in relazione all’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori, si può pervenire alla conclusione che la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa».

Oltre a ciò, precisa la Sezione, rileva osservare come la stessa legge di bilancio 2022, all’art. 1, comma 586, abbia previsto un incremento del fondo statale, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, per il concorso alla copertura dell’onere comunale per l’aggiornamento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. È pertanto evidente come il legislatore abbia inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo, sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa.

Per altro verso, la suddetta legge di bilancio, nel consentire la possibilità di applicare l’incremento dell’indennità di funzione nella misura massima già in regime transitorio a partire dal 2022, al comma 584 ha comunque stabilito che tale opzione possa essere percorsa “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”, quale nuovo vincolo interno, il bilancio dell’ente, sostitutivo del vincolo generale dell’invarianza.

In conclusione, l’indennità di funzione da corrispondere al sindaco ed agli assessori deve essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Come noto, tuttavia, sul punto si registrano anche orientamenti di segno contrario, come quello espresso dal Ministero dell’Interno nella nota di chiarimento pubblicata il 10 maggio 2023 sul proprio sito istituzionale.

Il Ministero, infatti, ritiene che il principio dell’invarianza della spesa, recato del citato comma 136, sia tutt’ora vigente in quanto non abrogato da alcuna successiva norma.

Ed infatti nella “Tabella 2 – Indennità amministratori”, contenuta nella “Relazione illustrativa, tecnica e allegato conoscitivo” alla legge di bilancio 2022, il calcolo del concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato conseguente all’adeguamento delle indennità di sindaci e amministratori locali di cui all’art. 1, commi 583 e segg., della legge n. 234 del 2021, è effettuato considerando un numero di assessori pari ad 1 per i comuni fino a 3.000 abitanti, a 2 per i comuni da 1.001 a 3.000 ab. e a 3 per quelli da 5.001 a 10.000 abitanti e non certo il numero massimo di assessori previsto per tali enti dal comma 135 della legge Delrio.

Analogamente, nell’allegato B al DM 30 maggio 2022 il calcolo dell’incremento dell’indennità degli assessori nei citati comuni viene svolto con il numero di assessori sopra indicato.

Quindi, precisa il Viminale, proprio in applicazione del principio di invarianza della spesa l’aumento del numero degli assessori reso possibile dalla citata legge n. 56 del 2014 non è stato considerato né in sede quantificazione del concorso finanziario dello Stato alla copertura del maggior onere recato dai commi 583 e segg., né in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Di conseguenza il maggiore onere per l’aggiornamento delle indennità agli ulteriori assessori rimane a carico del bilancio comunale.