Si è svolto ieri il quarto incontro tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali del Comparto delle Funzioni Locali per il rinnovo contrattuale del triennio 2022/2024.
Durante la riunione le parti hanno discusso una nuova bozza di articolato contenente alcune importanti integrazioni, tra le quali meritano particolare menzione:
– l’inclusione tra le materie oggetto di confronto dei criteri per la scelta del personale dipendente qualificato, di cui all’art. 55 comma 8 del CCNL 16.11.2022, da adibire, in qualità di docente, per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto il personale;
– la previsione dell’obbligatoria convocazione dell’OPI almeno due volte l’anno;
– l’accoglimento della richiesta di parte sindacale di prevedere che le materie oggetto di confronto in sede di OPI divengano oggetto di confronto sul tavolo non solo in caso di mancata costituzione, ma anche in caso di mancata convocazione;
– l’ampliamento del novero delle materie oggetto di contrattazione integrativa. In particolare, questa andrà ora ad intervenire in ambiti quali la definizione dei criteri per l’implementazione di modalità di lavoro che consentano una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con esclusione delle modalità di lavoro a distanza; la destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999, ove implicante – ai fini dell’osservanza del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 – una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022; i criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023; i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto nonché individuazione dei casi in cui è possibile estendere la durata delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;
– la previsione che limita il differimento dell’avvio della sessione negoziale in sede decentrata oltre il primo quadrimestre dell’anno di riferimento solo in caso di ritardo nell’adozione degli strumenti di programmazione;
– il differimento di 6 mesi (fino al 30/06/2026) del termine ultimo per effettuare le progressioni verticali in deroga;
– la precisazione, in coerenza con quanto richiesto dall’atto di indirizzo, che gli incaricati di EQ possono coordinare unità di personale anche appartenente alla stessa Area di Funzionari ed EQ;
– l’introduzione dell’obbligo per le Amministrazioni di pianificare entro il mese di febbraio di ciascun anno le ferie dei propri dipendenti, imponendo altresì agli enti un costante monitoraggio nel corso dell’anno sull’effettiva fruizione delle ferie programmate;
– l’aggiornamento della disciplina delle assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e quella relativa alle assenze e ai permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;
– l’introduzione di un nuovo articolo dedicato alla gestione del personale più anziano, il quale prevede una serie di misure dirette ad adeguare le condizioni di lavoro all’età avanzata del dipendente;
– l’introduzione di una disciplina del patrocinio legale che ricalca quasi pedissequamente quella contenuta nell’ultimo contratto della dirigenza degli enti locali;
– la previsione di ulteriori forme di welfare integrativo concedibili ai dipendenti, come l’incentivazione alla mobilità sostenibile o l’erogazione di altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Il tavolo delle trattative si è aggiornato al 30 settembre 2024.