Con deliberazione n. 15/2024 QMIG la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti si è pronunciata sulla questione di massima riguardante la riconducibilità o meno a spesa di investimento della “sottoscrizione da parte di un Ente locale di un mutuo per far fronte all’escussione di una fideiussione, qualora il soggetto garantito avesse, a sua volta, sottoscritto un mutuo per realizzare un’opera pubblica su incarico del medesimo Ente fideiussore e si fosse, poi, reso inadempiente nel pagamento delle rate ed eventualmente a quali condizioni”.
Secondo i magistrati contabili, “le obbligazioni risultanti in capo all’ente locale dall’operazione descritta “possono essere considerate indebitamento ai sensi dell’art. 119, settimo comma, della Costituzione, anche se questo indebitamento non deriva da una acquisizione diretta di fondi da parte dell’ente, ma è una conseguenza delle garanzie fornite.
Inoltre, per effetto di una specifica e derogatoria previsione di legge, contenuta nel comma 18, lett. h), dell’articolo 3 della legge n. 350/2003, questa operazione è qualificata come «investimento», ponendo eccezione alla regola che stabilisce che i trasferimenti in conto capitale non sono destinati a spese di investimento.
Di conseguenza, quando un ente territoriale, avendo subito l’escussione di una garanzia che ha rilasciato, assume un mutuo per farvi fronte, si crea una situazione giuridica configurata come «indebitamento» legato a un’operazione di «investimento».
Tale situazione eccezionale di indebitamento nasce da una sequenza diversa rispetto agli altri casi descritti nel comma 17 dell’art. 3 della legge n. 350/2003, dove l’ente incassa direttamente la provvista ed assume l’obbligo di pagamento.
Infatti, in questo caso, l’ente garantisce il mutuo assunto da un concessionario, e solo in caso di escussione della garanzia diventa a sua volta debitore (per l’importo residuo del mutuo, ivi compresi gli interessi passivi).
Ne deriva che la fattispecie complessa deve essere considerata in maniera unitaria, essendo strettamente collegati i rapporti finanziari assunti dal concessionario per l’esecuzione dell’opera e la garanzia prestata dall’ente locale.
Pertanto, se gli oneri finanziari sopravvenuti sono coperti tramite un mutuo, questa operazione non viola la «golden rule» posta dall’articolo 119, comma 7, della Costituzione, a condizione che venga effettivamente realizzato un incremento del patrimonio pubblico destinato a scopi sociali.
Ad avviso di questa Sezione, anche in tale caso viene rispettato il precetto costituzionale posto a garanzia della tendenziale neutralità, in termini patrimoniali, del debito contratto dall’ente locale, posto che la passività rappresentata dal nuovo indebitamento si limita a finanziare la quota parte dell’investimento originario non pagata dal debitore principale ed è, quindi, strettamente correlata all’aumento dell’attivo patrimoniale derivante dal medesimo investimento.
Si ritiene, pertanto, che, sebbene in linea generale non sia consentito contrarre mutui per finanziare debiti, sussista una connessione logica tra la fideiussione rilasciata per l’investimento – se la stessa è stata prestata nell’assoluto rispetto delle condizioni indicate dall’art. 207 del TUEL – e il mutuo, necessario per estinguere il residuo debito in caso di escussione della garanzia.”
La deliberazione n. 15/2024 QMIG specifica altresì quali ulteriori condizioni l’ente contraente il mutuo deve rispettare per utilizzare tali risorse al fine di fare fronte all’escussione delle garanzie prestate; nello specifico:
“1) deve limitare l’assunzione del mutuo al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora, che rappresenterebbero nuovo indebitamento non giustificato dalle disposizioni sopra richiamate;
2) deve verificare che il nuovo mutuo riduca il valore finanziario totale della passività, facendo ricorso al metodo del valore attualizzato, comparando il valore attualizzato delle rate residue del mutuo originario con quelle del nuovo mutuo;
3) deve, infine, rispettare la previsione dell’art. 10, secondo comma, della legge n. 243/2012, quale parametro interposto dell’art. 119, ultimo comma, Cost., in forza del quale il piano di ammortamento della operazione di indebitamento non può avere una durata superiore alla vita utile dell’investimento.”