Con l’ordinanza n. 18396 del 5 luglio 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento in materia di versamento della contribuzione previdenziale (ex articolo 86 TUEL) in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che non abbiano sospeso l’attività lavorativa in costanza di espletamento del mandato amministrativo (si veda la nostra precedente news del 26 settembre 2023).
In particolare, è stato sottolineato che il primo comma dell’art. 86 TUEL pone a carico dell’amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l’«aspettativa non retribuita». Si tratta, con riferimento a quest’ultima, di una condizione che, all’evidenza, può riguardare esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile l’istituto dell’aspettativa non retribuita. Da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti», non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l’aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. L’espressione “allo stesso titolo” dell’art.86, co.2 mira a chiarire solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti.
Tale esegesi dell’art.86, co.2 TUEL risponde ad una ratio di attuazione del principio di cui all’art. 51, co.3, Cost. di sostegno dell’Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali. In particolare, va considerato che per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.