Con la recente sentenza n. 12761 del 24 giugno 2024, il Tar del Lazio ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, la quale stabilisce che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
In base alla consolidata giurisprudenza formatasi su tale disposizione, ricorda innanzitutto il Collegio, si può osservare che quest’ultima (cfr. ex multis C. di St. 20/2020; T.A.R. Roma n. 11435/2020; T.A.R. Napoli n. 4255/2019; T.A.R. Napoli n. 1844/2019):
a) prescrive che la predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell’esame orale da parte di ciascun candidato deve avere riguardo a tutte le materie contemplate dal bando;
b) non impone anche che il concreto svolgimento di ciascun colloquio debba necessariamente estendersi a tutte le materie; ed infatti, nello stabilire che le domande da sottoporre al concorrente in ciascuna prova orale debbano essere estratte a sorte, detta disposizione si pone, anzi, in antitesi rispetto ad un’obbligatoria capillarità di tale esame, mostrando un interesse generale alla trasparenza riferibile all’attenuazione del solo rischio che i quesiti possano essere già noti all’esaminando, sicché la necessità che il candidato sia comunque preparato a sostenere il colloquio su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale rimane assicurata proprio dalla estrazione a sorte, ossia dalla casualità della scelta dei quesiti.
In sintesi, quindi, vanno tenuti separati due piani logici che sono ben distinti tra loro: per un verso il piano dei quesiti suscettibili di essere sorteggiati e, per altro verso, il diverso piano dei quesiti concretamente sottoposti al singolo candidato.
I quesiti potenzialmente sorteggiabili devono evidentemente “coprire” tutte le materie contemplate dal bando.
Viceversa, i quesiti che sono concretamente sottoposti al singolo candidato possono ben riguardare anche soltanto alcune delle materie oggetto di concorso.
Con la decisione in commento il Tribunale ha poi altresì fatto chiarezza sul significato da attribuire all’espressione “immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale”.
Per i Giudici, in assenza di consolidati orientamenti sul concreto significato da assegnare alla locuzione “immediatamente prima”, ben può ritenersi che tale vincolo temporale sia stato rispettato in un caso – come quello di specie – in cui i quesiti sono stati formulati all’esito di una seduta di Commissione terminata alle ore 17.30 del 13 marzo e la prova orale è iniziata meno di 24 ore dopo (segnatamente la mattina del 14 marzo).
Né appare dirimente il fatto che pur essendo la prova orale iniziata il 14 marzo con l’esame di alcuni candidati, cionondimeno l’esame della ricorrente si è tenuto soltanto il 29 marzo.
Il Collegio ritiene, infatti, che il vincolo temporale che la Commissione esaminatrice è tenuta a rispettare nel predisporre i quesiti (“immediatamente prima”) possa essere valutato – come fatto nel caso di specie – anche in relazione all’inizio dell’intero ciclo della prova orale (piuttosto che in relazione alla singola seduta d’esame del singolo candidato).
Ovviamente il Collegio non esclude che nell’ambito delle soluzioni astrattamente possibili in base al dettato dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 vi possa essere anche quella di predisporre i quesiti giorno per giorno, e cioè all’inizio di ciascuna seduta d’esame riferita ai candidati da interrogare in quel preciso giorno, ma ciò non toglie che la soluzione alternativa praticata nel caso di specie dalla Commissione esaminatrice – consistente per l’appunto nel predisporre i quesiti meno di 24 ore prima dell’inizio dell’intero ciclo di sedute di prova orale – rientri nel novero delle soluzioni astrattamente consentite dall’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, atteso che la stessa non appare lesiva dei principi di segretezza e imparzialità a cui tale norma tende, né appare manifestamente irragionevole.