Con la deliberazione n. 155/2024/PAR la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia afferma che “ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare al finanziamento di spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette, aventi carattere non permanente, la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione definitivamente accertato, nel rispetto del tassativo ordine di priorità stabilito dalla legge”.
Il costo che i Comuni devono sostenere per il collocamento dei minori in comunità rappresenta un grave problema gestionale che, sempre più di frequente, mette a rischio gli equilibri di bilancio e la tenuta del bilancio stesso.
I magistrati, richiamando la giurisprudenza contabile in materia, evidenziano come “Con specifico riferimento ai costi di mantenimento di minori posti a carico dei comuni in forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che tali spese non sono fisse né costanti nel tempo, e sono escluse dalla disponibilità valutativa del Comune..” e “si può quindi concludere che l’ente locale può applicare l’avanzo libero dell’esercizio precedente, definitivamente accertato, per la copertura di spese correnti a carattere non permanente derivanti dal mantenimento di minori presso strutture protette, nel rispetto dei precisi limiti tracciati dall’ordinamento contabile.”
Il Comune prima di procedere con l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese per minori in struttura, deve però assicurare la valutazione in ordine all’eventuale necessità di finanziamento di debiti fuori bilancio ed al mantenimento degli equilibri di bilancio, aspetti che conservano la priorità così come prevista dall’art. 187, comma 2 del TUEL.