Con deliberazione n. 106/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche ha confermato che la disposizione derogatoria prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, del TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, è norma di stretta interpretazione, sicché essa non può essere applicata ad enti diversi dalle Unioni di Comuni.
Invero, precisa la Corte, il sistema di limiti alla capacità assunzionale delineato dal combinato disposto dell’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e del DPCM 17 marzo 2020, ancorato a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa, prevede un rigido e rigoroso vincolo di stretta corrispondenza tra l’entità della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ammontare complessivo delle entrate correnti, non suscettibile di essere derogato al di fuori delle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge e, come tali, non estensibili analogicamente (nello stesso senso, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 12/2022/PAR e Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 158/2023/PAR).
I Giudici hanno pertanto escluso la possibilità per un Comune di cedere i propri spazi assunzionali ad un’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti.