Il voto sugli emendamenti al DL Coesione avvenuto ieri in Commissione Bilancio al Senato ha riservato una novità molto attesa per gli enti locali. La dibattuta questione sulla gestione dei vincoli di cassa così come previsti dalla Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Corte dei Conti giunge finalmente a conclusione con la modifica degli art. 180, 185 e 187 del d.lgs. 267/2000.
L’emendamento approvato prevede: “All’articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: «6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
- b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
I vincoli “da legge” vengono pertanto esclusi dalla gestione di cassa al contrario della previsione estesa dettata dai magistrati della Sezione Autonomie.
La nuova formulazione dei citati articoli del TUEL disporrà:
- all’art. 180 “Riscossione”, comma 3 lett. d) “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”;
- all’art. 185 “Ordinazione e pagamento”, comma 2, lettera i), “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti”;
- all’ art. 187 comma 3-ter (periodo aggiunto) “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).”. Le lettere b) e c) individuano le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e quelle derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata.
Seppur dopo alcuni mesi nel corso dei quali molti enti si sono impegnati, con grandi difficoltà, per provare a ricostruire la cassa vincolata nel rispetto delle indicazioni della Corte dei Conti ed impostare una gestione in linea, il più possibile automatizzata, della cassa vincolata nel corso dell’anno, l’approvazione dell’emendamento citato mette un punto su uno dei tanti temi operativi poco chiari che gli uffici si trovano quotidianamente ad affrontare.
La corretta quantificazione della giacenza vincolata di cassa e la costante gestione della stessa resta, in ogni caso, un punto di attenzione importante che vede ancora diversi enti inadempienti o in difficoltà nel fornire i saldi corretti in sede di verifica di cassa trimestrale e annuale. E’ importante ricordare che l’utilizzo di somme vincolate di cassa comporta le limitazioni previste dall’art. 187 comma 3-bis nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, pertanto una puntuale gestione della cassa vincolata costituisce anche una leva strategica di notevole importanza per gli enti.